Terzo trasportato danneggiato dal sinistro – Cass. n. 27078/2022
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - litisconsorti necessari - Terzo trasportato danneggiato dal sinistro - Azione diretta ex art.141 c.ass. - Litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022 (Rv. 665903 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383