Assicurazione - assicurazione contro i danni - limiti del risarcimento Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28410 del 11/10/2023 (Rv. 668945 - 01)
Massimale Nelle ipotesi previste dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969 - Limite del massimale - Natura giuridica - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio del limite - Sussistenza - Riferimento alla tabella vigente all'epoca del danno - Necessità.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della l. n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo, per l'appunto, a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28410 del 11/10/2023 (Rv. 668945 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112