Assicurazione contro i danni – oggetto del contratto (rischio assicurato) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4273 del 16/02/2024 (Rv. 670119-01)
Pluralità di assicurazioni - Regresso tra assicuratori del medesimo rischio ex art. 1910 cod. civ. - Misura - Proporzionale all’indennizzo contrattualmente dovuto - Necessità - Criteri di determinazione - Fondamento.
Se più assicuratori hanno coperto in modo indipendente l'uno dall'altro il medesimo rischio (c.d. assicurazione plurima), quello tra loro che ha pagato all'assicurato l'intero indennizzo dovuto secondo il contratto ha diritto di regresso, nei confronti degli altri, in misura proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno di essi - ossia in misura pari al prodotto del danno patito dall'assicurato per l'indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore, diviso per la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori - e non al massimale rispettivamente garantito, in tal senso deponendo sia la lettera dell'art. 1910 c.c. (che fa riferimento all'"indennità dovuta", espressione sempre usata per indicare l'indennizzo) che la ratio della norma (che è quella di ridurre il peso economico del sinistro per ciascuno degli assicuratori) nonché l'argomento logico secondo il quale il diverso criterio proporzionale al massimale, in caso di massimale illimitato, resterebbe inapplicabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4273 del 16/02/2024 (Rv. 670119-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1910