Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4756 del 22/02/2024 (Rv. 670124-02)
Risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - azione di rivalsa dell'assicuratore - rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato - clausola di delimitazione del rischio - Onere probatorio - Spettanza all'assicuratore - Fondamento - Fattispecie.
L'assicuratore della r.c.a. che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 144, comma 2, c. ass., ha l'onere di provare che il contratto contiene una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo, ma tale da consentirgli, nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo, perché, sebbene il diritto di rivalsa scaturisca dalla legge, l'azione di rivalsa è un'azione contrattuale che trova il suo fondamento nel patto contrattuale, ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva accolto la domanda di rivalsa senza aver previamente accertato che il contratto di assicurazione escludesse la copertura nel caso di mezzo condotto da soggetto privo di abilitazione alla guida).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4756 del 22/02/2024 (Rv. 670124-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697