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Contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6702 del 13/03/2024 (Rv. 670693-01)

Disposizioni generali - prescrizione - Assicurazione contro i danni - Clausola che demanda ad accertamento arbitrale la definizione dell'evento dannoso nei suoi aspetti fattuali - Sospensione della prescrizione del diritto all'indennizzo - Condizioni - Denuncia di sinistro entro l'anno - Necessità - Fattispecie.

Nell'assicurazione contro i danni, la clausola che demanda ad un accertamento arbitrale la definizione dell'evento dannoso nei suoi aspetti fattuali comporta la sospensione, fino alla definizione peritale, del termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c. c. a condizione che il sinistro sia stato denunciato entro il termine di prescrizione e che non sia stata esplicitamente manifestata dall'assicuratore la non spettanza dell'indennizzo per inoperatività della polizza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che - sebbene il sinistro fosse stato denunciato entro il termine, ratione temporis vigente, di un anno dalla relativa verificazione - aveva ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo senza tener conto del contegno della compagnia assicurativa che, pur avendo sollecitato la liquidazione amichevole "ad importo nullo" o il mero "ritiro" della denunzia del sinistro, aveva prestato accondiscendenza allo svolgimento del procedimento arbitrale).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6702 del 13/03/2024 (Rv. 670693-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2952