Assicurazione contro i danni - Clausole di delimitazione del rischio indennizzabile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1469 del 21/01/2025 (Rv. 673658-01)
“Rischi non compresi” - Eccezione di inoperatività della polizza - Natura - In senso stretto - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.
La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato alla stregua di "mera difesa" - ritenendone, quindi, ammissibile la proposizione anche dopo lo spirare delle preclusioni assertive l'eccezione con cui una compagnia assicuratrice aveva ricusato l'operatività della polizza, invocando la clausola contrattuale che escludeva la copertura assicurativa in relazione agli eventi "causati dalla mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni o delle autorizzazioni amministrative relative all'attività svolta dall'assicurato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1469 del 21/01/2025 (Rv. 673658-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1882, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167