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Contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31686 del 09/12/2024 (Rv. 672981-01)

Disposizioni generali - per conto altrui o per conto di chi spetta - Assicurazione per conto altrui - Legittimazione all'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto assicurativo - Spettanza all'assicurato - Configurabilità - Conseguenze - Compagnia assicurativa in l.c.a. - Modalità - Insinuazione al passivo - Necessità.

Nell'assicurazione per conto altrui la legittimazione all'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto assicurativo spetta all'assicurato e non al contraente, con la conseguenza che, nel caso in cui la compagnia assicurativa sia posta in l.c.a., è l'assicurato a dover far valere il diritto all'indennizzo attraverso l'insinuazione al passivo secondo la procedura concorsuale e, ove sia escluso dallo stato passivo ovvero l'attivo sia incapiente, poter attivare la polizza assicurativa "a secondo rischio".

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31686 del 09/12/2024 (Rv. 672981-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1891