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Assicurazione contro i danni - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 3016 del 06/02/2025 (Rv. 673752-03)

Oggetto del contratto (rischio assicurato) - infortuni o danni alla persona - Polizza contro gli infortuni - Art. 42, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 - Estensione del rischio assicurato alle malattie infettive - Esclusione - Fondamento.

Il disposto dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - secondo cui, ai fini dell'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, nei casi accertati di infezione da coronavirus, il medico certificatore redige il certificato di infortunio - non determina l'obbligo, a carico di un assicuratore privato che ha stipulato una polizza infortuni, di pagare l'indennizzo a chi ha contratto una malattia infettiva, sia perché tale disposizione, avendo lo scopo di estendere la tutela dei lavoratori al rischio di contagio e non di modificare l'oggetto delle polizze private contro gli infortuni, non è una norma sui contratti e, dunque, non ne conforma il contenuto, né impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti, sia perché il principio di doverosa interpretazione secondo la comune intenzione dei contraenti, ex art. 1362 c.c., impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva e, tanto meno, l'infezione pandemica, senza precedenti a memoria d'uomo), possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva alla stipula che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni.

Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 3016 del 06/02/2025 (Rv. 673752-03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1882