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Assicurazione marittima ed aerea - riassicurazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9491 del 11/04/2025 (Rv. 674611-01)

Azione ex art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 - Contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto - Necessità - Esclusione - Conseguenze sugli oneri di allegazione.

L'azione di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, sicché è sufficiente che nell'atto introduttivo del giudizio siano allegati i fatti relativi all'esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, non anche quelli inerenti alla dinamica dell'incidente e alla responsabilità del convenuto, che possono essere introdotti da questo a fondamento dell'eccezione della sua mancanza di responsabilità, la quale ultima costituisce presupposto (ma non oggetto) della domanda.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9491 del 11/04/2025 (Rv. 674611-01)