Beni immobili - Atti soggetti alla trascrizione - Domande giudiziali - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5397 del 05/03/2013
Domanda di giudizio arbitrale finalizzata all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di acquisto di nuda proprietà - Nota di trascrizione - Obbligo di dare conto della durata dell'usufrutto - Insussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5397 del 05/03/2013
La trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2652, n. 2, cod. civ., ha la funzione di prenotare, nei confronti dei terzi, gli effetti della pronuncia che verrà successivamente emessa, realizzando una tutela anticipata del diritto che colui che trascrive andrà ad acquistare.
Ne consegue che, nel caso della trascrizione della domanda di giudizio arbitrale, finalizzata all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di acquisto di nuda proprietà di un immobile, chi trascrive non è tenuto a dare conto, nella relativa nota, anche dell'esistenza e della durata dell'usufrutto residuo gravante sull'immobile stesso, trattandosi di diritto di cui è titolare un soggetto diverso da quello che trascrive la domanda giudiziale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5397 del 05/03/2013