Invenzione d'azienda - Diritto del lavoratore al premio equo ex art. 64, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005 - Assimilazione alla proprietà intellettuale - Esclusione - Conseguenze - Invenzione di gruppo - Azione di mero accertamento di uno dei dipendenti - Liticonsorzio necessario con gli altri partecipi - Esclusione.
In tema di invenzione d'azienda, il diritto del lavoratore al premio previsto dall'art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005, non può essere assimilato alla proprietà intellettuale che spetta, a titolo originario, al datore di lavoro. Ne consegue che, in caso d'invenzione di gruppo, l'azione di mero accertamento del diritto all'equo compenso, proposta da uno dei dipendenti, non è inscindibilmente connessa a quella spettante agli altri partecipi, rispetto ai quali, pertanto, non si configura un litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 20239 del 07/10/2016