Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - opere protette (oggetto del diritto) - televisive "Format" – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18633 del 27/07/2017
Riconoscimento del diritto di autore - Condizioni - Novità ed originalità - Necessità - Elementi qualificanti - Struttura esplicativa articolata in fasi sequenziali e tematiche.
In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un'opera dell'ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità ed originalità di essa e nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario, con riferimento al "format" cioè all'idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni ed in assenza di una definizione normativa, avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare come elementi qualificanti articolazioni sequenziali e tematiche costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18633 del 27/07/2017