Appalto per la realizzazione dell’opera di ingegno - Art. 110 della l. n. 633 del 1941 - Prova - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'art. 110 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, non è applicabile quando il committente abbia acquistato i diritti di utilizzazione economica dell'opera per effetto ed in esecuzione di un contratto d’appalto concluso con l'autore, poiché, in tal caso, non ha luogo un trasferimento, dal momento che tali diritti sorgono direttamente in capo al committente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18633 del 27/07/2017