Da iscriversi in pubblici registri - Mancata iscrizione - Conseguenze - Acquisto della relativa proprietà - Acquisto ex art. 1153 cod. civ. - Legittimità - Conseguenze - Fattispecie in tema di vendita di autoveicoli.
Un bene mobile (nella specie, autovettura) che, pur dovendosi iscrivere nei pubblici registri, non sia stato ancora iscritto, ai sensi dell'art. 815 cod. civ., è oggetto di acquisto da parte del possessore di buona fede secondo le modalità di cui all'art.1153 cod. civ., senza che la mancanza dei documenti necessari alla sua utilizzazione possa influire sulla buona fede dell'acquirente; tali documenti che, essendo preordinati a consentire l'utilizzazione ordinaria del bene (nella specie, documenti di circolazione), si pongono, rispetto a quest'ultimo, in rapporto di complementarietà funzionale, costituendone, per l'effetto, pertinenze che, ai sensi dell'art.818 cod. civ., vengono "ipso facto" acquistate dal proprietario della cosa principale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15810 del 11/11/2002