Marchio (esclusività del marchio) collettivo - marchio collettivo - figurativo
Beni - immateriali - marchio (esclusività del marchio) – collettivo - marchio collettivo - figurativo - comparazione effettuata dal giudice di merito - riferimento a termine sintetico o descrizione evocativa in luogo di specifica definizione astratta - ammissibilità - limiti – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30498 del 23/11/2018
In tema di marchio collettivo, non viola gli artt. 2, 7 e 11 del d.lgs. n. 30 del 2005 il giudice di merito che, nell'esaminare un marchio figurativo, usi, per contraddistinguerlo, un termine idoneo a definirlo sinteticamente, facendo così riferimento, anche ai fini comparativi, alla descrizione evocativa del titolo di proprietà intellettuale anziché alla specifica formulazione grafica astratta di cui alla registrazione, atteso che il riferimento alla formula ellittica e figurata non esclude l'univoca riferibilità al segno e l'esame comparativo con i segni anteriori usati da altri imprenditori nel tempo non è pregiudicato dall'uso delle parole descrittive del simbolo grafico, ben efficaci per richiamare la realtà raffigurata da esso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30498 del 23/11/2018