Confondibilià dei segni - Accertamento - Criteri - Pregiudizio per le potenzialità espansive dell'impresa - Valutazione "ex ante"
La confondibilità, che la legge richiede ai fini della tutela del marchio, si manifesta anche come potenzialità illecita, deducibile dalla naturale espansività dell'impresa titolare del segno; l'apprezzamento circa la ricorrenza della possibilità di confusione, pertanto, non può aver luogo con giudizio "ex post", dovendosi piuttosto verificare, con riguardo al momento in cui è stata introdotta la domanda giudiziale, se l'attività dell'attore, anche per la sua possibile espansione - intesa quale normale potenzialità - possa risultare pregiudicata dalla somiglianza o identità dei segni, che sia tale da determinare, nell'evoluzione naturale della sua posizione nel mercato, un pericolo di confusione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10205 del 11/04/2019 (Rv. 653877 - 02)
Cod_Civ_art_2598