Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) contraffazione (azione di) Azione di accertamento negativo della contraffazione - Art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 - Applicabilità - Fondamento. competenza civile - competenza per territorio - In genere.
In tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto, di cui all'art. 120, comma 3, del d.lgs. n.
30 del 2005 (codice della proprietà industriale), sui primi tre fori elencati dal comma 2, è applicabile, in combinato disposto con il comma 6 bis della medesima norma, a tutte le azioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15623 del 11/06/2019 (Rv. 654601 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042