Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - invenzioni industriali – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22984 del 16/09/2019 (Rv. 655302 - 01)
Brevetto europeo e italiano - Divieto di cumulo di protezione - Preminenza del brevetto europeo - Inefficacia del brevetto italiano - Limiti - Condizioni - Fattispecie.
In tema di brevetto per invenzioni industriali, l'inefficacia del brevetto italiano nel caso in cui si sia concluso il procedimento di opposizione a quello europeo con il mantenimento dello stesso, prevista dall'art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 30 del 2005 in ossequio al divieto di cumulo delle protezioni, non implica che laddove l'opposizione al brevetto europeo sia stata accolta, perda automaticamente efficacia anche quello italiano, che costituisce titolo autonomo, la cui validità va accertata facendo applicazione della normativa interna. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di nullità di un brevetto italiano, in conseguenza della decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti di revocare quello europeo per mancanza dei requisiti di brevettabilità).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22984 del 16/09/2019 (Rv. 655302 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100