Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - decadenza -per mancato pagamento di tasse - Cass. n. 1103/2020
Diritti annuali di mantenimento - Pagamento parziale o irregolare oltre i sei mesi dalla scadenza - Decadenza ex art. 230 c.p.i. vecchio testo -Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
BENI IMMATERIALI
BREVETTI
In tema di brevetti, la decadenza per ritardo nel pagamento dei diritti annuali di mantenimento superiore a sei mesi, prevista dall'art. 230, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 131 del 2010), opera non solo nel caso di omissione totale del pagamento, ma anche in quello di pagamento parziale o irregolare, in considerazione della logica complessiva del sistema, scandita da precisi termini e scadenze, e dell'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche connesse alla validità ed efficacia del brevetto. (Fattispecie relativa a una richiesta di integrazione dei diritti annuali avanzata nel 2006, per la quale erano decorsi i sei mesi dalla scadenza e difettava il presupposto della non imputabilità dell'omissione del pagamento).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1103 del 20/01/2020 (Rv. 656874 - 01)