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Giudizio di confondibilità – Cass. n. 39764/2021

Beni - immateriali - marchio (esclusività del marchio) - in genere - Affinità di prodotti - Giudizio di confondibilità - Valutazione analitica degli elementi - Esclusione - Valutazione sintetica e globale - Necessità - Fondamento.

 

In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti - apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - non deve essere compiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d'impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro; il predetto giudizio deve essere motivato e corredato dall'indicazione, concisa e sintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attirano primariamente l'attenzione del fruitore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 39764 del 13/12/2021 (Rv. 663428 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2569

 

Corte

Cassazione

39764

2021