Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - nullità e annullabilità - Nullità del brevetto - Legittimazione ad agire ex art. 118, comma 4, del d.lgs. n. 30 del 2005 - Verifica al momento della decisione - Fondamento.
In tema di nullità del brevetto per invenzione industriale, la legittimazione ad agire di chiunque abbia interesse a far valere detta nullità ex art.118, comma 4, del d.lgs. n. 30 del 2005, deve sussistere ed essere verificata al momento della decisione della causa piuttosto che a quello della proposizione della domanda, trattandosi di condizione dell'azione che può sopravvenire anche in corso di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8584 del 16/03/2022 (Rv. 664367 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_081
Corte
Cassazione
8584
2022