Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - violazione di privativa - in genere - Disciplina previgente al c.p.i. - Danno da lucro cessante - Liquidazione equitativa - Criterio della royalty ragionevole - Motivazione della relativa scelta - Congruità - Valutazione.
In base alla disciplina previgente al codice della proprietà industriale, il computo dei mancati profitti cagionati dalla contraffazione del brevetto presuppone una valutazione su base equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ed è pertanto consentito il ricorso al criterio della "royalty" ragionevole, purché di tale scelta il giudice di merito dia congrua motivazione, quale è quella imperniata sulla necessità di considerare una minima proporzione rispetto al risultato contabile correlato alle caratteristiche tecnologiche dei trovati.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20236 del 23/06/2022 (Rv. 665225 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056
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Cassazione
20236
2022