Sfruttamento del marchio altrui – Cass. n. 38165/2022
Beni - immateriali - marchio (esclusività del marchio) - contraffazione - Disciplina anteriore alla modifica dell'art. 20 d.lgs. n. 30 del 2005, attuata con l'art. 9, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 15 del 2019 - Sfruttamento del marchio altrui - Divieto - Condizioni - Fattispecie.
In tema di marchi d'impresa, avendo riguardo alla disciplina anteriore alla modifica dell'art. 20 c.p.i. attuatasi con l'art. 9, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 15 del 2019, lo sfruttamento del marchio altrui, se notorio, è da considerarsi vietato ove l'uso del segno senza giusto motivo, posto in essere nell'attività economica, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi, a nulla rilevando che il marchio non sia utilizzato per contraddistinguere i prodotti o i servizi dell’autore dell'uso, come può avvenire nel caso della rappresentazione parodistica del marchio in questione.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la violazione del diritto di sfruttamento economico del personaggio letterario di Zorro, escludendo che la realizzazione ad opera della parte convenuta di una campagna televisiva e radiofonica in cui il personaggio in questione pubblicizzava un'acqua minerale, avesse violato i diritti di proprietà intellettuale della parte attrice, ritenendo erroneamente che tale contraffazione richiedesse necessariamente l’utilizzo del segno per contrassegnare fisicamente il prodotto, senza valutare se l'uso narrativo del personaggio fatto negli "spot" fosse idoneo ad agganciare i pregi del marchio altrui).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38165 del 30/12/2022 (Rv. 666553 - 02)