Invenzione d'azienda o di servizio – 3013/2023
Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - invenzioni industriali - del prestatore di lavoro Art. 64 del d.lgs. n. 30 del 2005 - Invenzione d'azienda o di servizio - Distinzione - Mancata conoscenza dell'attività inventiva da parte del datore - Rilevanza - Esclusione.
L'art. 64 del d.lgs. n. 30 del 2005, nel disporre che i diritti derivanti dall'invenzione del dipendente spettano al datore di lavoro, sia in caso di invenzioni di servizio, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, sia in caso di invenzioni di azienda, in cui la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo - il quale non rientra nell'attività dovuta, ma è a quest'ultima collegata come frutto non dovuto, né previsto, della prestazione lavorativa -, sancisce l'automatica appartenenza al datore di lavoro dei predetti diritti in virtù del collegamento tra l'attività inventiva e le mansioni espletate dal prestatore, in adempimento di un rapporto di lavoro, nell'interesse dell'impresa, senza che assuma rilievo la mancata conoscenza dell'attività in questione da parte del datore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3013 del 01/02/2023 (Rv. 666862 - 02)