Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) - invenzioni industriali - Brevetti - Rivendicazione - Dato tecnico risultante da descrizione e disegni allegati - Necessità di valutazione da esperto del ramo - Esclusione - Ragioni - Interpretazione del brevetto - Modalità.
In tema di brevetti, la rivendicazione va interpretata alla luce del dato tecnico risultante dalla descrizione e dai disegni allegati, senza necessità che la relativa valutazione sia operata da un soggetto esperto del ramo, poiché l'interpretazione del brevetto va compiuta secondo i principi di razionalità ermeneutica, utilizzabili anche per gli atti diversi dal negozio giuridico, tenendo conto del tenore letterale delle parole tecniche e del loro significato logico e contemperando la protezione del titolare e la sicurezza giuridica per i terzi.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12499 del 10/05/2023 (Rv. 667917 - 02)
Corte
Cassazione
12499
2023