Beni immateriali - marchio (esclusività del marchio) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15903 del 06/06/2023 (Rv. 668018 - 01)
Uso del marchio - Ripresa ai fini della riabilitazione - Sfruttamento riabilitante di spettacolo televisivo correlato alla sua visione - Rilevanza della trasmissione su intero territorio nazionale - Esclusione - Necessità che la programmazione ne escluda l'uso simbolico - Sussistenza - Doveri del giudice di merito.
Posto che la ripresa dell'uso del marchio, ai fini della riabilitazione dello stesso ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice di proprietà industriale), deve consistere in un'attività che ha ad oggetto un uso effettivo del segno, lo sfruttamento riabilitante del marchio che distingue uno spettacolo televisivo e che sia correlato alla visione dello stesso, non discende dal fatto che lo spettacolo sia trasmesso in chiaro sull'intero territorio nazionale, ma dal fatto che la programmazione sia tale da escludere che quell'uso, con riguardo al mercato televisivo, si debba considerare simbolico, aspetto questo che richiede un accertamento rigoroso da parte del giudice di merito, tenendo conto della frequenza e della durata della messa in onda dello spettacolo in questione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15903 del 06/06/2023 (Rv. 668018 - 01)