Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25439 del 29/08/2023 (Rv. 668890 - 01)
Brevetto per varietà vegetale - Domanda presentata in Italia dopo la scadenza del termine ex art. 3 del d.P.R. n. 974 del 1974 - Nullità del brevetto - Esclusione - Presupposti - Fondamento.
In tema di brevetto per varietà vegetali, l'inosservanza del termine perentorio di un anno per l'esercizio del diritto di priorità, previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 974 del 1974, pur impedendo al richiedente di ricollegare la nuova domanda a quella originaria, con conseguente impossibilità di retrodatare alla presentazione di quest'ultima il giudizio di novità, non impedisce il rilascio del brevetto in Italia, poiché, a differenza del brevetto per invenzione industriale, la novità non deve essere valutata in senso assoluto ed in riferimento allo stato della tecnica, ma sulla base dei criteri di cui all'art. 1 del medesimo d.P.R., qualora non risulti il compimento di atti di commercializzazione in Italia o, da oltre quattro anni, in qualsiasi altro Stato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25439 del 29/08/2023 (Rv. 668890 - 01)