Violazione di privativa - in genere - Contraffazione di brevetto - Liquidazione del danno - Danno emergente - Criterio delle royalties non percepite - Lucro cessante - Retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore - Cumulabilità - Esclusione.
In caso di contraffazione del brevetto, il danno da perdita di valore che ne deriva è suscettibile di ristoro patrimoniale e può essere commisurato alla diminuita o annullata redditività del titolo di privativa, calcolato sulla base dell'ammontare delle royalties non percepite per effetto dell'illecito posto in essere, ma non può essere cumulato al lucro cessante, consistente nella retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore nel medesimo arco di tempo, dovendosi escludere che si possa produrre una duplicazione del ristoro.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 31170 del 09/11/2023 (Rv. 669420 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_1227