Beni - immateriali - brevetti (e convenzioni internazionali) Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34428 del 11/12/2023 (Rv. 669616 - 02)
Invenzioni industriali - in genere - Controversie su validità del brevetto - Facoltà della parte di riformulazione della rivendicazione ex art. 79 comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 - Poteri del giudice - Verifica dei presupposti - Conseguenze.
In tema di controversie sulla validità del brevetto, la facoltà attribuita al titolare di sottoporre al giudice la riformulazione delle rivendicazioni, prevista dall'art. 79, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005, non è sottoposta ad un vaglio discrezionale del giudice, che è chiamato solo a verificarne i presupposti, sicché non può essere esclusa per ragioni di economia processuale, a meno che non risulti esercitata in violazione del dovere di buona fede processuale, e cioè non risulti espressione di un abuso del processo, in quanto finalizzata a raggiungere finalità eccedenti e ulteriori, con l'effetto di ritardare inutilmente i tempi di giudizio, sulla base di elementi dai quali emerga, in modo evidente e inequivoco, il carattere meramente fittizio ed artificioso della stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34428 del 11/12/2023 (Rv. 669616 - 02)