Contratto di concessione di licenza d’uso in via esclusiva a terzi sottoscritto da tutti i contitolari - Diritto di ripensamento di uno di essi - Sussistenza - Conseguenze.
In caso di comunione sul marchio che sia stato concesso in licenza d'uso esclusiva a favore di terzi, con l'accordo di tutti i suoi contitolari, è sempre possibile il venir meno della volontà di prosecuzione di uno dei medesimi, il quale non può ritenersi vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria; tale circostanza implica la necessità di rinegoziare l'atto mediante una nuova concessione, da concordare nuovamente con l'unanimità dei consensi.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10637 del 19/04/2024 (Rv. 670886-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1103, Cod_Civ_art_1105, Cod_Civ_art_1108, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_1322