Diritto di separazione ex art. 2864, comma 2, c.c. - Diritti del terzo - Requisito della buona fede - Irrilevanza - Cumulo del valore dei miglioramenti apportati dai danti causa - Possibilità - Limiti.
Il diritto di separazione in favore del terzo, previsto dall'art. 2864, comma 2, c.c., prescinde dalla situazione soggettiva di buona o mala fede, poiché rileva esclusivamente l'obiettiva sussistenza dell'incremento di valore della cosa ipotecata rispetto all'epoca di concessione della garanzia, potendo il terzo, inoltre, cumulare, quand'anche sia rimasto del tutto inerte, il valore degli incrementi apportati dai suoi danti causa (o dal terzo estraneo), purchè si tratti di soggetti diversi dal debitore concedente l'ipoteca.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6542 del 05/04/2016