Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di beni mobili - assegnazione della cosa in pagamento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17046 del 11/08/2016
Effetto solutorio - Sussistenza - Effetto compensativo - Esclusione - Estensione del principio al pegno dato dal terzo o trasferito in capo al terzo - Possibilità di regresso da parte del terzo sul debitore - Irrilevanza.
La soddisfazione sul pegno implica il prelievo diretto della somma che il debitore deve pagare al creditore, così determinandosi il pagamento (totale o parziale) del debito e non già la compensazione, non rilevando che il pegno sia stato costituito dal terzo o venga a trasferirsi in capo al terzo, il quale, in tal modo si costituisce come ulteriore debitore del creditore, senza che, peraltro, quest'ultimo divenga, a sua volta, creditore di costui. Ne consegue che la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che lo stesso terzo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17046 del 11/08/2016