Vendita di un immobile per estinguere debiti scaduti - Onere probatorio gravante sull'acquirente deducente l'irrevocabilità della vendita - Contenuto.
Nel caso di azione revocatoria avente ad oggetto la vendita di un immobile, incombe sull'acquirente, il quale ne deduca l'irrevocabilità a norma dell'art. 2901, comma 3, c.c., l'onere di provare che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un debito scaduto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17766 del 08/09/2016
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17766
2016