Pegno di titoli di credito - Esistenza della prelazione - Condizioni - Previa notificazione al debitore della costituzione del pegno o sua accettazione preventiva - Necessità - Esclusione - Consegna del titolo al creditore e spossessamento del debitore - Sufficienza.
L'art 2800 cod. civ., il quale condiziona l'esistenza della prelazione, nel pegno di credito, alla notificazione della costituzione del pegno medesimo al debitore ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non trova applicazione nell'ipotesi del pegno di titoli di credito, tanto regolare quanto irregolare, ove per la costituzione del vincolo pignoratizio sono sufficienti, ai sensi degli artt.1997 e 2786 cod. civ., la consegna del titolo (nella specie, certificato di deposito al portatore) al creditore pignoratizio ed il correlativo spossessamento del debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7214 del 25/03/2009