Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9798 del 09/04/2019 (Rv. 653423 - 02)
Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Accordo, in sede di separazione consensuale, facente riferimento a un fondo patrimoniale precedentemente costituito da uno dei coniugi - Venir meno della natura gratuita dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale - Esclusione - Assoggettamento a revocatoria ordinaria - Configurabilité - Avvenuta omologazione dell'accordo e funzione solutoria della pattuizione - Valenza ostativa - Esclusione - Conseguenze.
Il richiamo, nell'ambito dell'accordo con il quale i coniugi fissano consensualmente le condizioni della separazione, ad un precedente atto di costituzione di fondo patrimoniale, non determina il venir meno della natura gratuita di quest'ultimo, il quale, pertanto, è suscettibile di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione, né, infine, nella circostanza che la costituzione del fondo patrimoniale sia stata pattuita in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9798 del 09/04/2019 (Rv. 653423 - 02)
Cod_Civ_art_0158, Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0143_1, Cod_Civ_art_1322