Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Cass
Atti di disposizione compiuti da un debitore tenuto in via sussidiaria - Azione revocatoria - Previo esperimento dei rimedi conservativi nei confronti del debitore principale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Qualora il debitore tenuto in via sussidiaria compia atti di disposizione del patrimonio, l'esercizio dell'azione revocatoria ad opera del creditore non presuppone la previa proposizione dei rimedi conservativi del credito nei confronti del debitore obbligato in via principale, in quanto il requisito della sussidiarietà dell'obbligazione attiene alle modalità di esperimento dell'azione esecutiva ed è invece irrilevante in relazione all'azione revocatoria ordinaria, i cui effetti sono limitati dalla sola declaratoria di inopponibilità dell'atto impugnato verso il creditore procedente. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la decisione di merito, ha escluso la inammissibilità dell'azione revocatoria promossa avverso un atto di disposizione compiuto da un socio accomandatario di una s.a.s., non preceduto da azione revocatoria nei confronti della società).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26261 del 16/10/2019 (Rv. 655422 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2304