Concessione di garanzie reali per debiti scaduti - Revocabilità - Fondamento.
L'adempimento di un debito scaduto, pur comportando una diminuzione della garanzia patrimoniale generale, non è soggetto a revoca, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., perché, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, costituisce atto dovuto. Tale ultima disposizione, invece, non si applica, né in via di interpretazione estensiva né per analogia, nel caso di concessione di ipoteca per debito già scaduto, atteso che si tratta di un negozio di disposizione patrimoniale che, essendo fondato sulla libera determinazione del debitore, è aggredibile con azione revocatoria ex artt. 2901 e 2902 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1414 del 22/01/2020 (Rv. 656555 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2855, Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2902, Cod_Civ_art_2740
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
1414
2020