Azione revocatoria ordinaria - Prova della "participatio fraudis" del terzo - Cass. n. 10928/2020
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana) Rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") Prova della "participatio fraudis" del terzo - Ricorso alle presunzioni semplici - Ammissibilità - Rapporti di convivenza extramatrimoniale - Rilevanza - Fattispecie.
La prova della "participado fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza di appello che aveva attribuito rilevanza, a fini probatori, ad un rapporto affettivo e personale cessato nella convivenza, ma non venuto meno nella frequentazione e nella confidenza reciproca, data pure l'esistenza di figli minori in comune).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020 (Rv. 658216 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2901