Conservazione della garanzia patrimoniale - Credito per il mantenimento del figlio minore riconosciuto - Cass. n. 25857/2020
Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Credito per il mantenimento del figlio minore riconosciuto - Insorgenza in momento anteriore alla domanda - Rilevanza ai fini dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria - Conseguenze.
Il credito vantato da un genitore per il contributo, da parte dell'altro (nella specie, ex convivente "more uxorio"), al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda; ne consegue che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria, esperita contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece la prova della "participatio fraudis" e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25857 del 16/11/2020 (Rv. 659586 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_0143_1, Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0156