Disciplina processuale privilegiata del credito fondiario – Cass. n. 22211/2021
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - effetti - rispetto al terzo acquirente - Credito - credito fondiario - Disciplina processuale privilegiata del credito fondiario - Art. 20 R.D. n. 646 del 1905 - Contratti stipulati prima del gennaio 1994 - Pignoramento successivo all'abrogazione del citato R.D. n. 646 del 1905 da parte del d.lgs. n. 385 del 1993 - Persistente applicabilità della previgente disciplina anche con riguardo alle norme di natura processuale.
In materia di esecuzione immobiliare, le disposizioni in tema di credito fondiario di cui al R.D. n. 646 del 1905 - abrogate a far data dal 1° gennaio 1994 dall'art. 161, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) - il cui art. 20 attribuisce all'istituto di credito fondiario il potere di notificare il precetto e l'atto di pignoramento al solo debitore originario, anche in caso di alienazione del bene ipotecato (ove detta alienazione non sia stata notificata), continuano a trovare applicazione ai sensi dell'art. 161, comma 6, dello stesso T.U., sia riguardo al piano sostanziale, che a quello processuale, in due ipotesi tra loro disgiunte: a) in relazione ai contratti già conclusi alla data del 1° gennaio 2004; b) in relazione ai procedimenti esecutivi in corso alla stessa data. Pertanto, ai fini dell'applicazione della previgente disciplina (anche con riguardo alle norme di natura processuale) è sufficiente che ricorra una delle due menzionate ipotesi (nella specie, pignoramento eseguito dopo l'abrogazione del R.D. n. 646 del 1905, ad opera del T.U. bancario, in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2004).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22211 del 04/08/2021 (Rv. 662204 - 01)