Interruzione della prescrizione per deposito del ricorso – Cass. n. 24891
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - prescrizione - Azione revocatoria ordinaria - Procedimento sommario di cognizione - Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.
In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell'instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l'espressione della volontà dell’attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell’effetto interruttivo della prescrizione, rileva la "notificazione" dell'atto con cui si inizia il giudizio (art.2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell'impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell'atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità "naturale" di proporre la domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 24891 del 15/09/2021 (Rv. 662206 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2943, Cod_Civ_art_2945, Cod_Civ_art_2946, Cod_Proc_Civ_art_39, Cod_Proc_Civ_art_702 bis