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Rapporti patrimoniali tra coniugi – Cass. n. 33844/2021

Comunione tacita familiare - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Regime antecedente alla riforma di cui alla l. n. 151 del 1975 - Comunione tacita familiare - Requisiti - Onere della prova in relazione a bene immobile - Prova testimoniale - Esclusione - Necessità dell'atto scritto.

 

Nella disciplina anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla l. n. 151 del 1975, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su un bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare - idoneo ad estendersi "ipso iure" agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza bisogno di mandato degli altri, né di successivo negozio di trasferimento - ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, postulando atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni e di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali, e che non può avvalersi della prova testimoniale, stante la necessità dell'atto scritto ai sensi dell'art. 1350 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33844 del 12/11/2021 (Rv. 663258 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0159, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_2140

 

Corte

Cassazione

33844

2021