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Invocabilità degli effetti da parte del cessionario – Cass. n. 20315/2022

Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - obbligazioni in genere - cessione dei crediti - accessori del credito - Azione revocatoria - Cessione del credito a garanzia del quale fu proposta l'azione - Conseguenze - Invocabilità degli effetti da parte del cessionario - Fondamento.

 

Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis” nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris”.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20315 del 23/06/2022 (Rv. 665260 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2902, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1263, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_111

 

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Cassazione

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2022