Accordo patrimoniale di attribuzione immobiliare – Cass. n. 24687/2022
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - iscrizione - trascrizione - atti relativi a beni immobili - in genere - Accordo patrimoniale di attribuzione immobiliare - Separazione consensuale omologata - Azione di simulazione assoluta dei creditori del simulato alienante - Iscrizione dell'ipoteca dopo l'atto di disposizione patrimoniale e prima della sentenza di accoglimento della domanda di simulazione - Ammissibilità - Effetti.
In tema di simulato negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, deve ritenersi valida l'iscrizione ipotecaria effettuata dai terzi creditori del simulato alienante dopo l'atto di disposizione patrimoniale e prima della sentenza di accoglimento della domanda di simulazione assoluta, che provoca la nullità del negozio per assenza di causa, sicché i beni si considerano come mai usciti dal patrimonio del disponente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022 (Rv. 665666 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2901