Richiesta di copertura assicurativa delle spese di resistenza – Cass. n. 34297/2022
Responsabilità' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - surrogatoria, differenze e rapporti con la azione revocatoria - condizioni e presupposti - inerzia del debitore - Richiesta di copertura assicurativa delle spese di resistenza (art. 1917, comma 3, c.c.) - Azione surrogatoria del creditore dell'assicurato - Ammissibilità - Presupposti - Trascuratezza del debitore e pregiudizio della garanzia patrimoniale - Accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità dell'assicurato - Incompatibilità dell'azione ex art. 2900 c.c. - Esclusione.
La mancata richiesta all'assicuratore, da parte dell'assicurato, di rimborsare le spese (nella specie, il compenso spettante al consulente di parte) sostenute per resistere all'azione del danneggiato può integrare la trascuratezza del debitore che costituisce presupposto dell'azione surrogatoria (con cui il creditore è legittimato ad agire "in sostituzione" del debitore per conservare la garanzia patrimoniale), se si ingenera il pericolo che, a causa dell'inerzia, le ragioni creditorie possano essere frustrate; l'esercizio dell'azione ex art. 2900 c.c. non è incompatibile con l'intervenuta accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità relitta dal debitore, trattandosi di circostanza neutra rispetto ai presupposti della surrogatoria e di istituto, finalizzato alla separazione del patrimonio degli eredi da quello del "de cuius" e alla sua liquidazione (individuale o, se richiesta, concorsuale), che non impedisce l'incremento dell'asse ereditario mediante la riscossione di crediti (nel caso, l'indennizzo assicurativo) da parte degli eredi beneficiati o, nell'ipotesi di loro inerzia, per iniziativa dei creditori del defunto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34297 del 22/11/2022 (Rv. 666270 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_484, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_2900