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Diritto di regresso del terzo datore di ipoteca – Cass. n. 35847/2022

Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - effetti - rispetto al terzo datore di ipoteche - diritto di regresso del terzo - Espropriazione del bene ipotecato - Diritto di regresso del terzo datore di ipoteca - Oggetto - Somma ricavata dalla vendita forzata del bene - Valore di mercato dell'immobile - Esclusione - Fondamento.

 

Il terzo datore di ipoteca che agisca in regresso nei confronti del debitore ha diritto di pretendere non già l'effettivo valore di mercato del bene espropriato, ma solo quanto ricavato e distribuito al creditore garantito dalla relativa vendita forzata, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto (spontaneamente o coattivamente) dal garante al creditore, in luogo e nell'interesse del debitore, e non già di un'azione risarcitoria.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 35847 del 06/12/2022 (Rv. 666282 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2871

 

Corte

Cassazione

35847

2022