Custode di beni oggetto di pegno e creditore pignoratizio – Cass. n. 6549/2023
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di beni mobili - vendita della cosa - in genere - Custode di beni oggetto di pegno e creditore pignoratizio - Conoscenza di informazioni in ordine al possibile deterioramento del valore economico del bene in garanzia - Dovere di buona fede - Obbligo di tempestiva ed efficiente liquidazione del bene - Terzo custode - Conseguenze - Fattispecie in tema di pegno di azioni.
In tema di pegno di azioni, il creditore pignoratizio che sia a conoscenza di informazioni sul rischio di un sensibile deterioramento del valore economico del bene in garanzia è obbligato a fornirle immediatamente al debitore e a procedere alla tempestiva ed efficiente liquidazione dei beni oggetto della garanzia; ove le parti si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 2786, comma 2, c.c., analogo obbligo di custodia delle cose date in pegno, improntato al superiore principio di buona fede, sorge in capo al terzo, potendo la sua responsabilità concorrere in solido con quella del creditore. (Nella specie, la S.C. ha affermato che tra le informazioni in parola rientrano le notizie sull'imminente dissesto economico-finanziario della società emittente, poi effettivamente dichiarata fallita).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6549 del 06/03/2023 (Rv. 667132 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2786, Cod_Civ_art_2790, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176