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Ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione dell'atto dispositivo del debitore – Cass. n. 7876/2023

Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Creditore ipotecario - Ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione dell'atto dispositivo del debitore - Possibilità per il creditore ipotecario di esercitare l'azione revocatoria - Esclusione - Fondamento.

 

Il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in executivis" sull'immobile in danno del terzo acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7876 del 17/03/2023 (Rv. 667275 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2808, Cod_Civ_art_2868

 

Corte

Cassazione

7876

2023