Revocatoria di costituzione di fondo patrimoniale – Cass. n. 8447/2023
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - litisconsorzio - Revocatoria di costituzione di fondo patrimoniale - Stipula da parte di entrambi i coniugi - Coniuge non debitore e non proprietario dei beni - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.
In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda revocatoria.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8447 del 24/03/2023 (Rv. 667106 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_168