Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale – Cass. n. 5356/2023
Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - convenzioni matrimoniali - forma - annotazione - trascrizione - Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale - Mancata annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.
In tema di azione revocatoria, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendo lo stesso inopponibile a terzi, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che la non opponibilità dell'atto di costituzione del fondo è situazione diversa dalla inefficacia conseguente a revoca (potendo la convenzione divenire, in ogni momento, opponibile con la successiva annotazione) e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5356 del 21/02/2023 (Rv. 667074 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0163, Cod_Civ_art_0167, Cod_Civ_art_0168, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_100